Il Consiglio Comunale dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani residenti nel Comune di Aprilia, di età compresa tra i 15 anni compiuti ed i 25 anni (fino al compimento del 26° anno di età), istituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2010, ai sensi della Legge Regionale 7 dicembre 2007 n. 20.
Regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani
I Consiglieri Giovani del Comune di Aprilia – elezioni del 29, 30 e 31 marzo 2019
Deliberazioni 2019
- Seduta del 16 aprile 2019
- Seduta del 21 maggio 2019
- Seduta del 19 giugno 2019
- Seduta del 26 novembre 2019
- Seduta del 20 dicembre 2019
Deliberazioni 2020
- Seduta del 17 gennaio 2020
- Seduta del 03 settembre 2020
- Seduta del 12 ottobre 2020
- Seduta del 25 novembre 2020
Deliberazioni 2021
Scopi del Consiglio Comunale dei Giovani
- promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- promuovere l’informazione rivolta ai giovani;
- elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
- seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
- esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall’Amministrazione Comunale nel settore giovanile.
Composizione
Il Consiglio dei Giovani è composto da 21 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età (da intendersi fino al compimento del ventiseiesimo anno). Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età (da intendersi fino al compimento del ventiseiesimo anno).
Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni (da intendersi fino al compimento del diciottesimo anno).
Chi può votare e chi può candidarsi
Sono elettori del Consiglio dei Giovani e possono candidarsi al Consiglio Comunale dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune;
- aver compiuto il quindicesimo anno di età;
- non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
Durata in carica e funzionamento
Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.
Informazioni presso il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Aprilia – tel. 06 92 018 632