Provincia di Latina
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Città di Aprilia

Emissioni acustiche

AVVISO: APPROVAZIONE DEFINITIVA NUOVO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Si rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 18/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 03/08/2001.

Il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale è stato elaborato secondo quanto disposto dalla normativa vigente e contiene tutte le informazioni necessarie per l’inquadramento della materia in relazione alla specifica applicazione sul territorio del Comune di Aprilia; prevede la suddivisione del territorio comunale in sei classi acustiche, ciascuna definita da limiti di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità delle sorgenti sonore.

La classificazione acustica è stata eseguita assegnando le varie classi in funzione delle caratteristiche di ciascuna zona, legate alla effettiva fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni di piano regolatore vigente, delle varianti, dei piani particolareggiati di attuazione e della situazione topografica esistente nonché della presenza di infrastrutture di trasporto e del traffico stradale.

La documentazione è visionabile anche nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Approvazione Nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale

Relazione Tecnica

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-TAV A

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-TAV B

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-TAV C

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-TAV D

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-TAV E

TAV01_ZAC_PARAMETRIZZAZIONE-TAV F

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-TAV A

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-TAV B

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-TAV C

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-TAV D

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-TAV E

TAV02_ZAC_FASCE PERTINENZA-TAV F

TAV03_ZAC_DEFINITIVA_TAV A

TAV03_ZAC_DEFINITIVA_TAV B

TAV03_ZAC_DEFINITIVA_TAV C

TAV03_ZAC_DEFINITIVA_TAV D

TAV03_ZAC_DEFINITIVA_TAV E

TAV03_ZAC_DEFINITIVA_TAV F

TAV03_ZAC_DEFINITIVA_TAV G

Documento di analisi delle osservazioni pervenute e controdeduzioni

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR n. 227/2011 “sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione acustica di cui all’articolo 8 della Legge n. 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B del medesimo DPR, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della Legge n. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 6, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2

Per le attività non incluse nel suddetto allegato B, le cui emissioni acustiche non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge n. 447/1995 “può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”

La documentazione o la dichiarazione di impatto acustico dovrà essere resa mediante comunicazione  esclusivamente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive attraverso la piattaforma IMPRESAINUNGIORNO.

Nella comunicazione presentata dovrà obbligatoriamente essere allegata la “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE DEL RUMORE” redatta sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Ambiente ed Ecologia

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. n. 18/2001, le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate dal Comune, anche in deroga ai valori limite di immissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

I richiedenti devono presentare istanza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale per manifestazioni temporanee esclusivamente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive attraverso la piattaforma IMPRESAINUNGIORNO, allegando obbligatoriamente la documentazione prevista dall’art. 17 comma 4 della L.R. n. 18/2001.

Il Comune rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previo parere dell’ARPA di cui all’art. 17 comma 5 da richiedere con separata istanza, ed ha facoltà di indicare eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell’esigenza di tutelare il riposo di tutti i cittadini.

CANTIERI EDILI

Rientrano nella definizione di attività rumorose temporanee di cui all’art. 17 della L.R. n. 18/2001, anche i cantieri edili che utilizzano macchinari o impianti rumorosi, per i quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale nelle modalità sopra richiamate.

Per i lavori edili oggetto di procedimenti edilizi sia di competenza SUE che SUAP e nei quali le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, alla documentazione prevista per il procedimento stesso, dovrà essere allegata obbligatoriamente la “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE DEL RUMORE PER CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI” redatta sulla modulistica predisposta dall’Ufficio Ambiente ed Ecologia

 

Riferimenti normativi

Legge n. 447 del 26/10/1995Legge quadro sull’inquinamento acustico

L.R. n. 18 del 03/08/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla legge regionale n. 14 del 06 agosto 1999

D.P.R. n. 227 del 19/10/2011Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese (…)”

Del.C.C. n. 16 del 18/06/2020 “Nuovo Piano di Zonizzazione Acustica Comunale. Esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva”

 

 

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