Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’Ufficio Anagrafe (tramite la Polizia Municipale) effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno dalla data di presentazione della richiesta di residenza o di cambio di domicilio, qualora venisse accertata l’inesistenza delle condizioni previste dalla legge, relativamente alla dimora abituale (residenza) e per i cittadini stranieri, oltre a quest’ultima, anche l’irregolarità della richiesta per carenza dei requisiti previsti per la loro fattispecie (vedi modulistica), l’Ufficiale di Anagrafe, responsabile del procedimento, emetterà un preavviso di rigetto della domanda, contro il quale, nei 10 giorni successivi, il cittadino richiedente potrà presentare le proprie osservazioni scritte, al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.