Sono ammessi al contributo i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'UE;
b) per i cittadini non appartenenti all’UE, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;
c) residenza anagrafica, o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9);
e) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del regolamento regionale n. COMUNE DI APRILIA (c_a341) - Reg. nr.0048907/2025 del 30/04/2025 2/2000 e s.m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro o di studio. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
f) non avere ottenuto, per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
g) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata;
h) ISEE ordinario del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone annuo corrisposto risulti superiore al 24%. L’ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda ed il valore del canone annuo, al netto degli oneri condominiali, è riferito all’anno indicato nel presente Avviso, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati. La percentuale di incidenza è determinata: incidenza = (canone annuo effettivamente pagato/ISEE) x 100.
Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del cd. “Assegno di Inclusione (ADI)”. L’eventuale percezione della suddetta quota ADI destinata all’affitto sarà scomputata in detrazione dal contributo concesso.