Provincia di Latina
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Città di Aprilia

Cittadinanza

Acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:

  • automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo “ius sanguinis”);
  • su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
  • su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell’UE);
  • per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev’essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
  • per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell’Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
  • per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all’estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
  • su domanda, per essere nati in territori già italiani.
  • su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.

Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura.

Una volta il decreto di concessione viene trasmesso al Comune di residenza, l’interessato verrà convocato tramite comunicazione scritta per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana (art.10 Legge n.91/1992).

Dal giorno dopo del giuramento, si diventa effettivamente cittadini italiani e si può cambiare la carta d’identità al Comune e richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Polizia di Stato.

A volte, quando le generalità sul cognome cambiano con l’acquisto della cittadinanza italiana, è necessario recarsi anche all’Agenzia delle Entrante per richiedere la correzione del proprio codice fiscale.

L’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dovrà essere presentata all’Ufficio dello stato civile a seguito di appuntamento richiesto all’indirizzo: iure.sanguinis@comune.aprilia.lt.it

A chi si rivolge

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani

Chi può presentare

I diretti interessati

Per la richiesta dei residenza è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all’ufficio di stato civile

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

  • l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all’art.2 della L. n. 1228/1954, ma all’art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
  • l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all’art.8 della L. n. 1228/1954
  • avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell’interessato.

 

 

Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Prima di recarsi all’Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento tramite email all’indirizzo: iure.sanguinis@comune.aprilia.lt.it

Documentazione da consegnare il giorno dell’appuntamento

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
  7. certificato di residenza.
  8. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all’estero, avrà un timbro d’ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all’Italia.  Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l’Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all’arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
  9. istanza per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

I documenti di stato civile devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare di tutta la discendenza.

Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell’istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

La validità temporale dei documenti stranieri

La validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall’art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che: ” I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.“.

Dunque:

  • i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
  • tutta la documentazione relativa a persone decedute e rilasciata in una data successiva al loro decesso, ha validità illimitata;
  • tutta la rimanente documentazione ha validità di 6 mesi.

Non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento “non soggetto a modificazioni” può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell’autorità straniera), oppure potrebbe essere considerata non ricevibile qualora sia stata rilasciata da oltre 6 mesi.

Discordanze tra gli atti presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera.

Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Costi

Non è previsto nessun costo per l’attività dell’ufficio di stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

Vincoli

L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.

Tempi e scadenze

  • Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale ovvero 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all’estero.

Casi particolari

Se la persona risiede all’estero è l’Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l’Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d’Italia in Cordoba o Rosario).

Atti provenienti dall’Argentina

L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra parte che li ha rilasciati.

Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell’Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

Al momento tale procedura si ritiene possibile esclusivamente per gli atti che provengono direttamente dai consolati italiani, in quanto se presentati direttamente dal cittadino in Italia si tratta di stampe scaricate direttamente da un sito internet dove, per controllarle, l’ufficiale dello stato civile dovrebbe entrare in un sito straniero e navigare tale sito in lingua straniera. Inoltre, tale stampa, dovrebbe poi essere certificata conforme al documento informatico ai sensi dell’art. 23 del Codice dell’Amministrazione digitale, competenza che si ritiene non sia dell’ufficiale dello stato civile.

Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della “Grande Naturalizzazione”

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. prot. 6497 del 6 ottobre 2021, diramate ai comuni dalle Prefetture, in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana —in attesa che venga fatta luce in modo definitivo da parte della Cassazione sulla controversa materia del riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della Grande Naturalizzazione — ha invitato gli uffici di stato civile ad effettuare una cernita e una valutazione delle singole richieste di riconoscimento di cittadinanza facendo una distinzione fra quelle rientranti nella normativa brasiliana del 1889 e le altre.

Il Ministero si è pronunciato nel senso che «si potrà dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza iure sanguinis nelle quali sia vantata discendenza da dante causa non interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, lasciando le pratiche interessate dalla stessa alla trattazione in un momento successivo, nel quale l’orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione».

Per tanto si impone la verifica dell’anno in cui il dante causa dell’istante si fosse trasferito e/o risiedesse e/o fosse nato in Brasile, stante l’intervenuta naturalizzazione del 1889 e le discipline italiane succedutesi, al fine di accertare se lo stesso abbia o meno perso la cittadinanza italiana (senza quindi poterla poi trasmettere) in base alle disposizioni allora vigenti.

La direttiva ministeriale raccomanda, stante l’attuale evoluzione interpretativa della giurisprudenza, e trattandosi di effetti incidenti su diritti personali importanti per i soggetti coinvolti, che «non si decida», ossia che non si definisca il procedimento sia nel senso positivo per il rivendicante, sia nel senso a lui negativo.

Si rammenta inoltre come l’attività dell’ufficiale dello stato civile è ulteriormente vincolata da quanto indicato nel già ricordato art. 9 del d.P.R. 396/2000, al primo comma, “L’ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno.”. In proposito, occorre ricordare il carattere vincolante delle circolari ministeriali nell’attività dell’ufficiale dello stato civile, come sottolineato da numerosa giurisprudenza:

  • Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13-26 ottobre 2016, n. 4478
  • Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2016, n. 5047
  • Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 1° dicembre 2016, n. 5048
  • Corte di Cassazione civile 14 maggio 2018, n. 11696.

La richiesta “diretta” di trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero

La richiesta all’ufficiale di stato civile, da parte di cittadini stranieri non residenti, di procedere alla trascrizione dei propri atti di stato civile in quanto discendenti diretti da un cittadino italiano o ascendenti di cittadini riconosciuti cittadini italiani, non può essere accolta senza allegare documentazione (passaporto italiano o certificazione di cittadinanza italiana rilasciata dal console italiano), che provi il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente.

In tal senso il richiamo alle seguenti norme: – artt.12 e 17 del d.P.R. n.396/2000; – art.1 della L. n.91/1992, fanno riferimento a fattispecie completamente diverse e non possono essere fondamento per legittimare la richiesta.

Riferimenti normativi

Per l’iscrizione anagrafica:

  • L. 24 dicembre 1954 n.1228,  
  • d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,
  • Circolare Istat serie B n.29/1992

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana:

  • Artt. 1 e 7 della legge 13 giugno
    1912, n. 555;
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio
    1983;
  • Circolari del Ministero dell’Interno: n. K.28.1. dell’8 aprile 1991, n. 28 del 23 dicembre 2002, n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007;
  • Legge 28 maggio 2007, n. 68;
  • Massimario di Stato civile – edizione 2012 – capitolo IV;
  • parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759-2013 del 20/02/2019.

 

 

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